Obbligo di vigilanza

SULL’OBBLIGO DI VIGILANZA

Misure di prevenzione dei pericoli per gli alunni

Tribunale Ancona sez. II, 19/10/2021, n.1265
Ai fini dell’esclusione della responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., l’insegnante deve provare non soltanto che l’evento dannoso – avvenuto durante il periodo in cui a lui spettava la vigilanza degli alunni – era imprevedibile e si è verificato repentinamente, ma che egli aveva approntato tutte le misure idonee ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo di natura analoga e quella verificatasi nel danno. La natura della responsabilità dell’insegnante è infatti presunta ed aggravata, in forza del loro obbligo di vigilanza nei confronti degli studenti per tutto il tempo in cui gli sono affidati.

Danni subiti dall’alunno in orario scolastico

Tribunale Reggio Calabria, 20/11/2020, n.1087
In tema di danni subiti dall’alunno durante l’orario scolastico, è pacifico ritenere che se la domanda è fondata sull’obbligo di vigilanza gravante contrattualmente sul personale scolastico (dunque docente e non docente) è qualificabile come azione di responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica.

Obbligo di vigilanza, a carico dell’istituto, sulla sicurezza e incolumità dell’allievo

Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, n. 8811
L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l’età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività.

Responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante

Tribunale Napoli sez. II, 17/05/2019, n. 5142
Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina la instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che il medesimo procuri danno a se stesso.

Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra esso e l’allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. La fattispecie soggiace, pertanto, al regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c..

L’allegazione dell’inadempimento non equivale, tuttavia, alla mera affermazione della verificazione del danno, occorrendo una puntuale indicazione di quale obbligazione sia rimasta inadempiuta, in quale modo e quale sia il legame causale tra la specifica obbligazione inadempiuta e l’evento dannoso verificatosi; in mancanza i fatti devono ritenersi accidentali ed imprevedibili, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità dedotto in causa (come nel caso concreto, ove il fatto lesivo si è verificato in maniera improvvisa e repentina, mentre gli alunni, sotto la continua sorveglianza della docente, erano in cortile).

Alunno investito da un bus

Cassazione civile sez. III, 19/09/2017, n. 21593
Deve confermarsi la responsabilità dell’istituto scolastico per il sinistro mortale occorso ad un alunno investito da un bus all’uscita della scuola, atteso che alla luce del Regolamento d’istituto emerge, da un lato, l’obbligo per il personale di far salire e scendere dai mezzi di trasporto, davanti al portone della scuola, gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e, dall’altro, la vigilanza da parte del personale nel caso in cui i mezzi di trasporto facciano ritardo; di conseguenza, l’attività di vigilanza a carico della scuola non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.

Lesioni riportate da un alunno nella scuola

Cassazione civile sez. III, 19/07/2016, n. 14701
La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico ricorre dunque anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’ingresso anticipato nella scuola, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente nell’ambito della scuola; infatti la giovanissima età degli studenti doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive.

Incombe infatti sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata e l’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali in uso. (nella specie, il minore mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei, e cadendo malamente a terra subì la rottura parziale di due denti).

Dovere di vigilanza e protezione degli alunni

Cassazione penale sez. IV, 23/10/2015, n. 2536
In tema di reati colposi omissivi, è ravvisabile in capo al dirigente scolastico una responsabilità di natura contrattuale nei confronti degli allievi che si caratterizza per l’esistenza di un obbligo di vigilanza e protezione connesso alla funzione educativa e all’affidamento dei minori all’istituto, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a se medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.

(Fattispecie relativa al crollo di edificio scolastico a seguito di evento sismico, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del dirigente scolastico che, consapevole delle gravi carenze strutturali dell’edificio, pur a seguito di numerose scosse sismiche, aveva omesso di adottare i necessari provvedimenti volti allo sgombero o comunque alla salvaguardia degli studenti).

Presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza

Cassazione civile sez. III, 13/11/2015, n. 23202
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa ove sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte d’Appello – in relazione al danno determinato dalla caduta a terra di uno studente di una scuola media inferiore, in conseguenza della contesa di una sedia con un compagno – avesse omesso di verificare l’approntamento, in via preventiva, di cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo in un caso nel quale gli alunni erano stati affidati al personale ausiliario nello svolgimento di attività extracurricolare).

Reato di maltrattamenti continuati ai danni degli alunni

Cassazione penale sez. II, 18/07/2014, n. 38060
Deve essere confermata la misura degli arresti domiciliari nei confronti della direttrice di una scuola per il reato di maltrattamenti continuati ai danni di alunni della scuola ove l’indagata svolgeva le proprie funzioni di direttrice allorché sia emerso dall’istruttoria che la stessa aveva omesso di esercitare i poteri di vigilanza, controllo, segnalazione e denuncia, non impedendo così i maltrattamenti posti in essere da altra insegnante.

Obbligo di vigilanza sulla sicurezza e incolumità dell’allievo

Cassazione civile sez. III, 04/10/2013, n. 22752
L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l’esistenza di lavori di manutenzione dell’immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività.

Lancio di un oggetto da parte di un alunno

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 22/02/2011, n. 294
È infondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata ex art. 2087 c.c. nei confronti del Ministero dell’istruzione da una insegnante elementare colpita gravemente all’occhio destro, nell’esercizio delle sue funzioni, da una biro lanciata con un elastico, utilizzato come fionda, da un alunno della classe, non sussistendo responsabilità dell’Amministrazione nel determinismo dell’evento lesivo, atteso che la vigilanza sul comportamento in classe degli alunni spetta all’insegnante.

Investimento mortale di un alunno

Cassazione penale sez. IV, 23/02/2010, n. 17574
La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a se medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.

(Fattispecie relativa all’investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all’uscita dall’istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l’insegnante dell’ultima ora di lezione erano state assolte in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza).

 Omessa vigilanza: responsabilità civile degli insegnanti

Cassazione civile sez. III, 11/02/2005, n. 2839
In tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell’applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all’art. 2048, comma 2, c.c., nei giudizi di danno per culpa in vigilando è attuata dall’art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operatività dell’art. 2048, comma 2, c.c., ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l’esonero dell’insegnante statale dal processo, nel quale l’unico legittimato passivo è il Ministero dell’istruzione, nei cui confronti continuerà ad applicarsi, nei casi (come quello di specie) di danno provocato da un alunno ad un altro alunno, la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata, mentre la prova del dolo o della colpa grave dell’insegnante rileva soltanto ove l’amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l’azione di rivalsa nei confronti del medesimo.

 Vigilanza e sorveglianza sugli alunni minori

Tribunale Palermo, 11/12/2003
La grave carenza di personale destinato, durante l’intera durata del servizio scolastico, ai compiti di vigilanza e sorveglianza sugli alunni minori costituisce causa penalmente rilevante dell’infortunio mortale occorso al giovane alunno, e pertanto il rettore dell’istituto scolastico, quale garante della sicurezza e dell’incolumità personale degli alunni, è penalmente responsabile della morte del minore.

(Nella specie, un dodicenne, recatosi durante l’ora di lezione al terzo piano della scuola, dove non si trovava alcun addetto alla sorveglianza, è salito sul davanzale di una finestra, perdeva l’equilibrio cadendo nel vuoto).

 L’obbligo del maestro di sorvegliare l’alunno

Corte Conti, (Lazio) sez. reg. giurisd., 11/03/2003, n. 576
L’omessa vigilanza da parte dell’insegnante, oltretutto in assenza di motivi che la giustificano, comporta violazione dell’art. 350 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, concernente l’obbligo del maestro di sorvegliare l’alunno non soltanto durante le lezioni ma anche durante la ricreazione, violazione che costituisce ragione sufficiente a far ritenere la sussistenza della colpa grave (nella specie, la convenuta, maestra elementare, si era assentata durante la ricreazione degli alunni, allorché si verificava l’incidente ad una bambina della sua classe).

 Presunzione di omesso rispetto dell’obbligo di vigilanza

Tribunale Torino, 29/01/2001
Quando dalle risultanze istruttorie emerge che la vigilanza sugli alunni non venne esercitata in maniera adeguata, posto che gli stessi vennero lasciati soli in classe e che la presenza di un’insegnante nel corridoio non garantiva un controllo effettivo ed efficace a scongiurare l’insorgere di situazioni di pericolo, non può ritenersi fornita la prova liberatoria ex art. 2048 c.c.

Non è infatti imprevedibile che in un gruppo di bambini di quinta elementare, in assenza di una persona adulta che verifichi continuamente il rispetto delle regole disciplinari, possano verificarsi comportamenti idonei a dar luogo a situazioni di pericolo.

Nel caso in esame, poi, l’insegnante, ove presente, avrebbe potuto richiamare gli alunni al rispetto della disciplina, così probabilmente evitando il verificarsi dell’incidente cui sono conseguite le lesioni riportate da uno degli stessi.

Pertanto, il fatto che il minore abbia subito un danno nel periodo di tempo in cui era stato affidato all’insegnante, pone a carico di quest’ultimo una presunzione di omesso rispetto dell’obbligo di vigilanza, imposto dall’art. 2048 c.c. (Cass. 2 giugno 1998 n. 6331) ed il superamento di tale presunzione di responsabilità posta a carico della p.a. in virtù del rapporto organico con gli insegnanti, postula la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta – il che presuppone anche l’adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo – nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa.

Sorveglianza alunni, quando sono responsabili i collaboratori scolastici
(testo prodotto da Gianfranco Scialpi, autore di ScuolaInforma)

I fondamenti giuridici della “culpa in vigilando” sono sostanzialmente gli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

Per una maggiore comprensione riporto prima il secondo che recita “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”A integrazione, si legge nell’art. 2047: “ In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”
Quindi in sintesi la responsabilità dei docenti, assimilati quest’ultimi alla figura dei precettori (terminologia derivante dall’art 1153 dell’abrogato codice civile del 1865), presenta due “confini”: un determinato tempo entro il quale si svolgono le attività didattiche, di refezione, ricreative e di fruizione dei servizi…; una limitazione territoriale che rimanda all’edificio scolastico, compresi gli spazi esterni, ma di pertinenza della scuola. La culpa in vigilando deriva da un atto omissivo da parte del docente che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell’evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità (= fatto repentino).

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La responsabilità dei collaboratori scolastici

Considerando che l’insegnante non può possedere il dono dell’ubiquità, esistono dei luoghi, come i bagni potenzialmente favorevoli all’insorgere dell’evento dannoso, perché lontani dall’aula. Questa condizione contrasta con il principio del controllo visivo diretto (senza impedimenti) formalizzato dalla sentenza della Cassazione n° 894 del 4 marzo 1977, che sancisce tra l’altro il carattere attivo e preventivo del controllo sul minore.
Da qui la necessità di “un aggiornamento” della normativa che ha introdotto la responsabilità dei collaboratori scolastici.

Il contratto degli ATA, tra i quali rientrano anche i collaboratori scolastici, prevede la “custodia e la sorveglianza dei locali scolastici e la collaborazione con i docenti”. Tra questi ci sono indubbiamente i bagni. Considerato il passaggio degli ATA e quindi dei collaboratori scolastici dagli Enti locali all’amministrazione dello Stato (Legge 149/99 art. 8), spetta al DSGA l’organizzazione delle loro attività, tra le quali rientra anche il servizio di sorveglianza del piano, dei bagni e di entrata/uscita dall’edificio scolastico “nell’ambito delle direttive impartite dal Dirigente scolastico” (C.C.N.L. 2006-2009)

Tra i criteri dirigenziali che fungono da canovaccio per l’organizzazione della sorveglianza deve essere esplicitato formalmente quello dell’utilizzo della copertura totale di tutti gli incarichi da parte di soggetti diversi in una medesima unità temporale. Non può essere addotto il criterio di ottimizzazione delle risorse umane per l’affidamento di incarichi diversi allo stesso collaboratore e nella medesima unità temporale (persona con incarico, ad esempio, a controllare l’accesso all’edificio scolastico e contemporaneamente a vigilare sui bagni). La sicurezza e l’incolumità dell’alunno è un diritto superiore ad ogni considerazione di risparmio e contenimento della spesa (Cass. n. 6635/1998). Una diversa organizzazione che preveda dei vuoti, delle assenze sul piano o l’attribuzione simultanea di più incarichi alla stessa persona,può configurarsi come una “culpa in organizzando”, afferente al Dirigente Scolastico, qualora egli abbia impartito direttive “fuorilegge” e/o firmato un piano di lavoro che presenta delle criticità, riguardanti la custodia e la vigilanza “senza soluzione di continuità”..

Altra valutazione è espressa se un collaboratore scolastico disattende il piano di lavoro assentandosi o svolgendo attività diverse rispetto alle consegne ricevute.

Ovviamente tutto questo va messo in relazione con l’età degli allievi. La minore età non è sinonimo automatico di incapacità di intendere e volere. Si legge infatti in una sentenza della Cassazione n° 8740 del 26 giugno 2001 che “per accertare l’incapacità di intendere e volere del minore, il giudice non può limitarsi a tener presente l’età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza (eventuale) di malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illiceità della sua azione, nonché la capacità di volere con riferimento all’attitudine ad autodeterminarsi”.