Farmaci a scuola
La norma di riferimento per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci a scuola sono le Raccomandazioni del 2005 che contengono le “Linee guida per la definizione di interventi
Le Linee guida prevedono una precisa procedura per l’attivazione e l’organizzazione della somministrazione dei farmaci a scuola. I DIRIGENTI SCOLASTICI, pertanto, dovranno attenersi ai seguenti passaggi consequenziali:
1. effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
2. concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
3. verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94;
4. qualora il personale interno si sia reso volontariamente disponibile, il DS ne acquisisce il consenso scritto, informa il consiglio di classe e comunica ai genitori l’avvio della procedura; una volta accettato l’incarico, l’operatore scolastico è responsabile civilmente e penalmente in caso di omissione relativa alla somministrazione del farmaco;
5. qualora, invece, non emergano disponibilità all’interno dell’istituzione scolastica, il DS non potrà imporre tale incarico al personale interno della scuola e attiverà le procedure di seguito descritte;
6. possono procedere all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria;
7. nel caso in cui non sia attuabile la precedente soluzione, i DS possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada);
8. in difetto delle condizioni sopradescritte, il DS è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.