Farmaci a scuola

La norma di riferimento per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci a scuola sono le Raccomandazioni del 2005 che contengono le “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”, emanate dal MIUR d’intesa con il Ministero della salute.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei  farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). È assolutamente vietato, pertanto, somministrare farmaci senza la preventiva e formale richiesta da parte dei genitori.

Le Linee guida prevedono una precisa procedura per l’attivazione e l’organizzazione della somministrazione dei farmaci a scuola. I DIRIGENTI SCOLASTICI, pertanto, dovranno attenersi ai seguenti passaggi consequenziali:

1.       effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

2.       concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

3.       verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94;

4.       qualora il personale interno si sia reso volontariamente disponibile, il DS ne acquisisce il consenso scritto, informa il consiglio di classe e comunica ai genitori l’avvio della procedura; una volta accettato l’incarico, l’operatore scolastico è responsabile civilmente e penalmente in caso di omissione relativa alla somministrazione del farmaco;

5.       qualora, invece, non emergano disponibilità all’interno dell’istituzione scolastica, il DS non potrà imporre tale incarico al personale interno della scuola e attiverà le procedure di seguito descritte;

6.       possono procedere all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria;

7.       nel caso in cui non sia attuabile la precedente soluzione, i DS possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada);

8.       in difetto delle condizioni sopradescritte, il DS è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.