Elezioni rappresentanti genitori
La prima opportunità di partecipazione: le elezioni dei rappresentanti di classe
(di Cinzia Olivieri - tratto da istruzione.it)
Ogni anno, entro il 31 ottobre (art. 21 comma 1 OM 215/91) si tengono le elezioni per i
rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe (nonché interclasse ed intersezione rispettivamente nella scuola primaria e dell’infanzia) che si svolgono con la procedura semplificata descritta dagli articoli 21 e 22 dell’OM 215/91.
Sono indette dal dirigente (art. 2 comma 1 OM 215/91) e si tengono nel corso di un’assemblea della classe (o delle sezione) la cui data di convocazione è stabilita dal consiglio di istituto in giorno non festivo. Per la componente dei genitori si svolgerà al di fuori dell'orario delle lezioni, per gli studenti invece, separatamente, in orario scolastico. Di tale convocazione dovrà darsi preavviso scritto di almeno 8 giorni, normalmente, come prevede anche la CM 105/75 (art. 1), con lettera diretta ai genitori e mediante avviso all’albo. In ogni caso dovrà essere cura del dirigente assicurare che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea, nelle forme più idonee.
La convocazione dell’assemblea deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, dedicato all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale nonché all'esame dei primi problemi della classe;
b) le modalità di votazione e di costituzione del seggio nonché l'orario di apertura e
chiusura dello stesso (che deve essere di non meno di due ore senza soluzione di
continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali),
fissati dal consiglio di istituto possibilmente in modo da favorire la massima affluenza dei genitori.
L’assemblea che precede la votazione è presieduta dal dirigente o da un docente delegato.
Dopo la prevista discussione quindi si procede alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione della componente genitori.
Subito dopo la conclusione dell'assemblea, in ciascuna classe deve essere costituito un seggio elettorale che procede alle operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
Solo per la componente genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito farli votare presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
Poiché tutti gli elettori sono anche eleggibili, tutti i genitori sono anche candidati perciò l’indicazione che spesso viene fatta nel corso dell’assemblea che precede la votazione è solo una prassi consolidata per evitare che l’incarico sia conferito a chi sia disponibile ad eseguirlo.
Quindi potrà essere votato anche chi non ha informalmente presentato la sua candidatura.
Per l’effetto non vi sarà alcuna incompatibilità a ricoprire la funzione di scrutatore, segretario o presidente di seggio.
I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno esservi eletti. Tale nomina contestuale può dar luogo a difficoltà organizzative pratiche ma non sussiste alcun divieto o incompatibilità (art. 16 OM 215/91). Così come si può essere contemporaneamente rappresentanti nel consiglio di classe e di istituto. Solo i docenti devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Questo significa che ciascun elettore esprimerà una preferenza nelle elezioni dei consigli di intersezione e di interclasse nonché di classe nella secondaria di secondo grado e due nei consigli di classe della secondaria di primo grado.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Ma cosa accade se nessuno viene eletto?
Sebbene l'art. 37 del Dlgs 297/94 e l’art. 6 dell'OM 215/91 ribadiscano che “L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” occorre riflettere sulla circostanza che in seno ai consigli di classe l’unica componente elettiva è proprio quella dei genitori e (nella secondaria di secondo grado) degli studenti, giacché docenti e dirigente sono membri di diritto.
Privare il consiglio di classe di questa rappresentanza significa svuotare di significato e rendere impossibile l’esercizio di una delle sue funzioni che è quella “di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”. Per non parlare poi delle competenze in materia disciplinare allorquando è previsto che i consigli di classe debbano operare nella loro composizione allargata a tutte le componenti (nota 31 luglio 2008).
Dunque dovrebbe essere garantita la presenza della rappresentanza.
Ebbene, l'OM 215/91, come si è detto, ha previsto che (art. 22) in caso due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede per sorteggio.
Occorre precisare che le disposizioni del Dlgs 297/94 e dell'OM 215/91 non disciplinano le ipotesi della "sfiducia", mentre vi è solo un generico richiamo (art. 53 OM 215/91) alle dimissioni (che sono sempre "volontarie"), così come non è contemplata, trattandosi peraltro di un incarico elettivo, la possibilità di sostituzione o di elezione di un vice-rappresentante di classe. Tuttavia l'art. 50 dell’OM 215/91 prevede la surroga anche per gli incarichi di durata annuale. Quindi è bene codificare tali situazioni nei regolamenti interni.